PREMESSA: NOTA SULLE FONTI
Questo articolo si basa esclusivamente sulla documentazione ufficiale dell’IRS, nella versione più aggiornata disponibile, come da bibliografia al fondo dell’articolo. Di ogni fonte sono indicate la data di revisione del documento da parte dell’IRS e, per le pagine web, la data di ultima revisione dichiarata dall’IRS e la data in cui sono state consultate per la stesura di questo testo (26 maggio 2026). La normativa fiscale statunitense cambia con frequenza: prima di agire, verifichi sempre l’edizione corrente dei moduli e delle pubblicazioni sul sito ufficiale www.irs.gov. Questo articolo ha finalità puramente informative e non costituisce consulenza fiscale, finanziaria o legale.
Ha ricevuto dividendi da società americane attraverso un broker estero e sull'estratto conto ha visto una voce che non si aspettava: una ritenuta del 30% applicata alla fonte dalla banca per conto dell'amministrazione fiscale statunitense. Contemporaneamente, in Italia, sul dividendo lordo Lei è tenuto a versare un'imposta sostitutiva del 26%. Basta un rapido calcolo per rendersi conto che il carico fiscale complessivo arriva a ben il 56% del dividendo lordo. Le sembra un errore, e in un certo senso lo è: la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Stati Uniti infatti prevederebbe che, per i residenti fiscali italiani, la ritenuta USA sui dividendi da società statunitensi non possa superare il 15%, portando il carico fiscale complessivo al 41%. La tassa resta elevata e siamo ancora di fronte a un caso di doppia imposizione, ma la differenza di 15 punti percentuali resta senza dubbio rilevante.
Non è forse noto a tutti che quei 15 punti percentuali si possono recuperare direttamente dall'amministrazione fiscale statunitense attraverso una procedura specifica: la presentazione del Form 1040-NR, la dichiarazione dei redditi statunitense per i nonresident alien, con richiesta di rimborso in applicazione del trattato. La procedura non è semplice — richiede un codice identificativo fiscale statunitense (l'ITIN), documenti specifici e un invio cartaceo a un ufficio IRS — ma è la strada praticabile più sicura per riportare la tassazione statunitense al livello previsto dal trattato.
Tassazione dei dividendi USA per residenti italiani: 30%, 26% e trattato
Iniziamo analizzando più nel dettaglio la tassazione dei dividendi nei due sistemi fiscali e nella loro intersezione: la Convenzione contro le doppie imposizioni firmata tra Italia e Stati Uniti il 25 agosto 1999, ratificata con L. numero 20 del 3 marzo 2009 ed effettivamente in vigore dal 16 dicembre 2009.
Il sistema fiscale statunitense assoggetta i dividendi corrisposti a soggetti non residenti negli Stati Uniti (i cosiddetti nonresident alien) a una ritenuta alla fonte del 30%. La base giuridica è la sezione 871(a) dell'Internal Revenue Code, il codice tributario federale, che classifica i dividendi tra i redditi di natura passiva denominati Fixed, Determinable, Annual, or Periodical (FDAP): redditi periodici, di importo determinabile, che non derivano da un'attività d'impresa svolta negli Stati Uniti. La ritenuta viene applicata dal withholding agent, cioè dal soggetto pagatore o dal custodian che gestisce il conto (nel Suo caso il broker estero).
Sul lato italiano la disciplina è nota: come disciplinato dagli articoli 18 e 44, comma 1, lett. e del TUIR (D.P.R. 917/1986, il cosiddetto Testo Unico delle Imposte sui Redditi, che dal 1 gennaio 2027 sarà rimpiazzato, più nella forma che nella sostanza, dal D.Lgs del 19 giugno 2026, n. 117) i dividendi di fonte estera corrisposti a persone fisiche residenti che non svolgono attività d'impresa e che non li percepiscono attraverso un intermediario italiano sono soggetti a imposta sostitutiva del 26%, da liquidare direttamente nella dichiarazione dei redditi. La base imponibile è il dividendo lordo, cioè l'importo prima della ritenuta USA.
Come già accennato in premessa questa architettura genera una doppia imposizione: sul medesimo dividendo il contribuente italiano paga il 30% negli Stati Uniti e il 26% in Italia. La Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Stati Uniti cerca di sanare questa problematica. L'articolo 10, paragrafo 2 del trattato prevede infatti che i dividendi corrisposti da una società residente negli Stati Uniti a un residente italiano possano sì essere tassati anche negli Stati Uniti, ma che l'aliquota della ritenuta non possa eccedere il 15% dell'importo lordo del dividendo, se il beneficiario effettivo è residente in Italia. Si noti che quest’ultimo è requisito centrale del trattato: il diritto alla ritenuta ridotta spetta al beneficial owner del dividendo, cioè al soggetto che ne è economicamente titolare e non un mero intermediario formale. Per la maggior parte dei residenti italiani che detengono titoli USA direttamente sul proprio conto brokerage la questione non pone problemi: il titolare del conto è anche il beneficiario economico del dividendo, e coincide con la persona che ne subisce l'imposizione italiana. Diventa invece rilevante quando i titoli sono detenuti tramite trust, società veicolo, strutture fiduciarie o conti cointestati con soggetti residenti in paesi diversi: in questi casi il diritto all'aliquota convenzionale del 15% va verificato specificamente in base alla struttura, e non è automatico.
Credito d'imposta in Italia sui dividendi USA (art. 165 TUIR)
Il contribuente italiano che si vede tassare i propri dividendi al 56% ha a disposizione tre principali soluzioni. La prima, la più intuitiva, sarebbe quella di utilizzare le tasse pagate negli Stati Uniti come credito d’imposta in Italia: il trattato bilaterale, all’articolo 23, paragrafo 3, prevede infatti in linea di principio un credito d'imposta per le imposte assolte nell'altro Stato. La normativa italiana interna, tuttavia, nega tradizionalmente questo credito ai dividendi assoggettati a imposta sostitutiva, perché il credito compete solo per i redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo (art. 165 del TUIR). Questo tradizionale orientamento è stato messo in discussione dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 25698 del 1° settembre 2022 (sez. trib.), che ha affermato — proprio in una controversia relativa a dividendi USA — che il credito d'imposta ex art. 165 TUIR spetta anche quando i dividendi sono soggetti a imposta sostitutiva, se questa è obbligatoriamente prevista dalla normativa italiana e non è avvenuta su richiesta del contribuente. L'orientamento è stato confermato dalla successiva Cass. 16 aprile 2024 n. 10204 ed è oggi seguito da una parte crescente della giurisprudenza di merito.
Va tuttavia detto con chiarezza che la questione del credito d'imposta italiano ex art. 165 TUIR è materia contenziosa italiana, che richiede un ricorso davanti alle Corti tributarie e la competenza di un professionista italiano specializzato in contenzioso tributario. Non rientra nei servizi trattati da questo studio, che si occupa esclusivamente della procedura di rimborso presso l'amministrazione fiscale statunitense. Se ha interesse a perseguire questa strada, dovrà rivolgersi al Suo commercialista o a uno studio di diritto tributario italiano.
Ridurre la ritenuta con il Form W-8BEN
Un’altra soluzione è agire d’anticipo: affinché il custodian applichi al momento del pagamento la ritenuta ridotta al 15% invece del 30% statutario, il contribuente italiano deve aver presentato al custodian un Form W-8BEN valido: una dichiarazione formale — resa sotto le pene di perjury previste dalla legge statunitense — in cui il beneficiario dichiara la propria residenza fiscale italiana e invoca l'applicazione del trattato. Il modulo ha validità di norma triennale (scade al 31 dicembre del terzo anno successivo alla firma, salvo cambiamenti nelle circostanze). Se il W-8BEN non è mai stato compilato, o se era scaduto al momento del pagamento del dividendo, o se è stato compilato in modo incompleto o inesatto (per esempio senza il codice identificativo fiscale italiano, o senza indicare correttamente il paese di residenza), il custodian applica per default la ritenuta del 30%. Inoltre, non sono purtroppo da escludere casi in cui il custodian continua ad applicare la ritenuta del 30% anche in presenza di un W-8BEN valido: il custodian si appiglia alla sezione 871(a) dell'Internal Revenue Code e continua ad applicare la ritenuta nell’ottica di evitare problemi con l’IRS, spostando l’onere del rimborso direttamente sul contribuente in maniera, bisogna dirlo, piuttosto antipatica.
Recuperare la ritenuta USA sui dividendi con il Form 1040-NR
La terza soluzione prevede la richiesta di rimborso della ritenuta USA eccedente direttamente al fisco americano. La richiesta si fa presentando all'amministrazione fiscale statunitense il Form 1040-NR (U.S. Nonresident Alien Income Tax Return), la dichiarazione dei redditi statunitense per i nonresident alien, invocando l'applicazione del trattato bilaterale. La procedura è piuttosto articolata, ma permette di recuperare la trattenuta in eccesso del 15% anche se ci si è dimenticati presentare un form W-8BEN valido e se non si ha intenzione di aprire in Italia contenziosi tributari dall’esito incerto.
Per seguire questa strada occorre rispettare due prerequisiti. Il primo è possedere un codice identificativo fiscale statunitense. I residenti italiani che non hanno mai avuto un Social Security Number né un ITIN devono richiederne il rilascio all'IRS attraverso il Form W-7, rientrando in una delle eccezioni al requisito ordinario del filing (nel caso di specie, l'Eccezione 1(d) - Third-Party Withholding on Passive Income). Su come ottenere l'ITIN dall'Italia ho scritto un articolo separato già pubblicato su questo sito. L'ITIN va richiesto prima o contestualmente alla presentazione del primo Form 1040-NR: nella pratica, il W-7 può essere infatti allegato al 1040-NR e inviato insieme allo stesso ufficio IRS.
Oltre ad essere in possesso di un ITIN, occorre in secondo luogo essere in possesso di un documento ufficiale che attesta l'importo del dividendo lordo percepito e della ritenuta subita, ossia il Form 1042-S (Foreign Person's U.S. Source Income Subject to Withholding), rilasciato annualmente dal custodian in qualità di withholding agent. Il modulo in genere è disponibile nell'area riservata del cliente entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di corresponsione del dividendo, ma va richiesto al broker se non lo emette automaticamente. Sul Form 1042-S è possibile verificare, oltre ai dati del beneficiario, l'importo lordo del dividendo, l’aliquota della ritenuta applicata e l’importo della ritenuta.
Una volta soddisfatti i due prerequisiti (possesso di ITIN e Form 1042-S), è possibile inviare all'IRS un Form 1040-NR coi relativi allegati (Schedule NEC e Schedule OI), ossia una dichiarazione dei redditi americana per nonresident alien. Il modulo va compilato per l'anno d'imposta in cui è avvenuta la corresponsione del dividendo, e il termine per presentare una richiesta di rimborso è disciplinato dall'IRC § 6511(a): la regola generale prevede il maggiore tra tre anni dalla presentazione della dichiarazione originaria e due anni dal pagamento dell'imposta. Quando però il contribuente non ha mai presentato una dichiarazione per l'anno d'imposta in questione — situazione tipica del residente italiano che ha subito ritenute su dividendi senza sapere di poterle recuperare — l'IRC § 6511(a) prevede espressamente l'applicazione del solo termine dei due anni dal pagamento dell'imposta. Per le ritenute alla fonte operate ai sensi del chapter 3 dell'Internal Revenue Code, l'imposta si considera pagata l'ultimo giorno prescritto per la presentazione della dichiarazione (IRC § 6513(b)(3), integrato dalla Treasury Regulation § 301.6513-1). Per un nonresident alien la scadenza per la presentazione del Form 1040-NR è il 15 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. In pratica: chi ha subito una ritenuta eccedente su un dividendo corrisposto, per esempio, nel 2023 ha tempo fino al 15 giugno 2026 per presentare il Form 1040-NR. I termini sono perentori: superata la scadenza, il diritto al rimborso decade.
Esiste in materia un'interpretazione più favorevole al contribuente, sviluppata a partire dalla Revenue Ruling 76-511 e consolidata dalla giurisprudenza federale (in particolare Weisbart v. United States, U.S. Court of Appeals for the Second Circuit, 2000), secondo cui la dichiarazione presentata contestualmente alla richiesta di rimborso può essere considerata "filed" ai fini dell'IRC § 6511(a), attivando così il termine più lungo dei tre anni. Sotto questa lettura, il residente italiano che presenta oggi il primo Form 1040-NR per un dividendo del 2023 potrebbe estendere il termine fino al 15 giugno 2027, sempre nel rispetto del lookback period di tre anni previsto dall'IRC § 6511(b)(2)(A). Questa interpretazione, tuttavia, non è pacificamente estesa al caso specifico del nonresident alien che presenta un 1040-NR tardivo per il rimborso di ritenute su dividendi: non esistono precedenti giurisprudenziali federali che confermino l'applicazione della sentenza Weisbart a questa fattispecie. L'IRS potrebbe eccepire il termine più breve dei due anni. Chi voglia percorrere questa strada per gli anni d'imposta ormai fuori dal termine biennale deve valutare consapevolmente il rischio di rigetto.
Il rimborso viene generalmente emesso sotto forma di assegno cartaceo intestato al richiedente e inviato all'indirizzo estero indicato nella dichiarazione: l'accredito diretto su conto bancario estero non è tecnicamente supportato dal sistema IRS. L’assegno va poi negoziato presso una banca italiana disposta a incassare assegni statunitensi. In alternativa, è possibile farsi accreditare il rimborso su conti americani, se se ne è in possesso, o su conti di money transfer internazionali come WISE o simili.
Per quanto riguarda le tempistiche, l’IRS indica un tempo massimo di lavorazione fino a 6 mesi per i rimborsi con Form 1042-S allegato. La casistica reale è molto variabile: rimborsi lavorati in poche settimane sono possibili quando la documentazione è completa e corretta, mentre lavorazioni prossime al limite dei 6 mesi si verificano soprattutto per moduli inviati in prossimità della stagione dichiarativa (marzo-aprile, la cosiddetta tax season) o che richiedono verifiche manuali aggiuntive.
Esempio pratico: dal 56% al 41% di tassazione
Facciamo ora un esempio numerico per rendere concreta la portata della procedura. Immaginiamo un dividendo lordo di 10.000 euro corrisposto da una società statunitense a un residente italiano che detiene i titoli attraverso un broker estero, senza W-8BEN correttamente compilato.
Situazione iniziale (senza recupero):
Ritenuta USA al 30%: 3.000 euro
Dividendo netto incassato: 7.000 euro
Imposta sostitutiva italiana al 26% sul lordo: 2.600 euro
Onere fiscale complessivo: 5.600 euro su 10.000 = 56%
Situazione dopo recupero della ritenuta eccedente via Form 1040-NR:
Ritenuta USA ridotta al 15%: 1.500 euro (recuperati 1.500 euro dei 3.000 iniziali)
Imposta sostitutiva italiana invariata: 2.600 euro
Onere fiscale complessivo: 4.100 euro su 10.000 = 41%
Il recupero via 1040-NR consente quindi, in questo caso, di recuperare 1.500 euro sui 10.000 di dividendo lordo, riducendo l'onere fiscale complessivo di 15 punti percentuali. Vale la pena sottolineare cosa la procedura non fa: anche dopo il recupero della ritenuta USA eccedente, permane infatti una doppia imposizione residua che porta il carico fiscale al 41%, come abbiamo meglio dettagliato in premessa.
Cosa il rimborso 1040-NR non copre
Per chiarezza, ecco cosa il rimborso via Form 1040-NR non fa:
Non recupera la differenza tra il 15% USA e il 26% italiano. La procedura riporta la tassazione USA al livello convenzionale del 15%, ma non elimina l'imposta italiana del 26% sul lordo. L'onere finale, come visto, si attesta intorno al 41% del dividendo lordo. La riduzione ulteriore a livelli coerenti con il trattato passa attraverso il credito d'imposta italiano ex art. 165 TUIR, che è materia italiana e contenziosa.
Non "sostituisce" retroattivamente un W-8BEN mancante. Il W-8BEN riguarda il comportamento del withholding agent al momento del pagamento; il 1040-NR è invece uno strumento posteriore di rimborso, con il quale il contribuente chiede all'IRS il ricalcolo dell'imposta dovuta secondo l'aliquota convenzionale.
Non copre i dividendi già trattenuti correttamente al 15%. Se il W-8BEN era in ordine e la ritenuta è stata applicata al 15%, non vi è nulla da recuperare via 1040-NR: l'aliquota convenzionale è già stata applicata alla fonte.
È soggetta a termini perentori. Superati i termini dell'IRC § 6511(a) il diritto al rimborso decade.
Richiede l'ITIN come prerequisito. Senza codice identificativo fiscale statunitense il Form 1040-NR non è presentabile. L'ottenimento dell'ITIN è a sua volta una procedura di durata pluri-mensile.
Come posso aiutarLa
Se ritiene di trovarsi nella situazione descritta — ritenuta USA al 30% su dividendi da broker estero, senza aver ancora avviato una richiesta di rimborso — posso assisterLa nell'intero iter:
verifica preliminare della sussistenza dei presupposti;
ottenimento dell'ITIN attraverso Form W-7 in qualità di Certifying Acceptance Agent autorizzato dall'IRS, evitando la spedizione del passaporto originale negli Stati Uniti;
preparazione dei Form 1040-NR per gli anni d'imposta rilevanti, con Schedule NEC e Schedule OI;
invio del pacchetto all'Austin Service Center e monitoraggio della lavorazione
assistenza nella ricezione e nell'incasso dell'assegno di rimborso
Per un primo incontro conoscitivo gratuito La invito a contattarmi attraverso la pagina Contatti di questo sito.
Bibliografia
Fonti primarie del diritto statunitense Internal Revenue Code, 26 U.S.C. § 871(a) (imposition of 30% tax on FDAP income of nonresident aliens); Internal Revenue Code, 26 U.S.C. § 894 (treaty-based reductions of U.S. tax on treaty-eligible income); Internal Revenue Code, 26 U.S.C. § 1441 (withholding on FDAP payments to foreign persons); Internal Revenue Code, 26 U.S.C. § 6114 (treaty-based return position disclosure); Internal Revenue Code, 26 U.S.C. § 6511 (limitations period for refund claims); Treasury Regulation § 301.6114-1 (disclosure of treaty-based positions); Internal Revenue Code, 26 U.S.C. § 6513(b) (time return deemed filed and tax considered paid) e Treasury Regulation § 301.6513-1). Guidance amministrativa IRS Internal Revenue Service, Revenue Ruling 76-511, 1976-2 C.B. 428 (one-document rule: timely refund claim contained in a delinquent return). Giurisprudenza federale Weisbart v. United States, 222 F.3d 93 (2d Cir. 2000) (applicazione della one-document rule al claim di rimborso contenuto in una dichiarazione tardiva). Pubblicazioni ufficiali IRS Internal Revenue Service, Instructions for Form 1040-NR (rev. 20 gennaio 2026), consultate il 27 luglio 2026; Internal Revenue Service, Publication 515 - Withholding of Tax on Nonresident Aliens and Foreign Entities (rev. 10 marzo 2026), consultata il 27 luglio 2026; Internal Revenue Service, Publication 519 - U.S. Tax Guide for Aliens, consultata il 27 luglio 2026; Internal Revenue Service, Publication 1915 - Understanding Your IRS Individual Taxpayer Identification Number, consultata il 27 luglio 2026; Diritto italiano - normativa Legge 3 marzo 2009, n. 20 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, con protocollo e verbale d'intesa, fatta a Washington il 25 agosto 1999 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2009); Convenzione Italia-USA 25 agosto 1999, articolo 10 (dividendi), articolo 23 (metodi per eliminare la doppia imposizione), articolo 28 (entrata in vigore); Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), artt. 18, 44 e 165; Decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 (nuovo TUIR), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026, Supplemento Ordinario n. 26/L, entrato in vigore il 4 luglio 2026, applicabile dal 1 gennaio 2027. Giurisprudenza italiana Cassazione, Sezione tributaria, 1° settembre 2022, n. 25698 (credito d'imposta ex art. 165 TUIR per dividendi USA assoggettati a imposta sostitutiva); Cassazione, Sezione tributaria, 16 aprile 2024, n. 10204 (conferma dell'orientamento della Cass. 25698/2022).